31 ottobre 2012

Regolamento delle primarie 2012





 
E' di poco fa la notizia che Nichi Vendola è stato assolto con formula piena dal processo in cui era imputato per abuso d'ufficio.

Una bella notizia per lui, per la Regione Puglia e per tutto il centrosinistra.

Ora anche Vendola può correre per la leadership della coalizione "Italia Bene Comune", in programma per domenica 25 novembre.
visto che in questi giorni si è fatto un gran parlare di norme, regole, registrazioni, preregistrazioni, comitati, elettori, ecc, ecc, ho pensato di pubblicare qui sotto il Regolamento per le primarie, ideato e redatto da Pd, Sel e Psi.


REGOLAMENTO PER LE PRIMARIE
Approvato dal Collegio dei garanti per le Primarie il 19 ottobre 2012
Premessa
Le primarie della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” per la scelta del/la candidato/a a Presidente del Consiglio dei Ministri si svolgono domenica 25 novembre 2012, dalle h. 08.00 alle h. 20.00. L’eventuale secondo turno si svolge domenica 2 dicembre 2012, dalle h. 08.00 alle h. 20.00
1. COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei garanti:
a) elegge al suo interno il Presidente ;
b) approva le modalità per la presentazione delle candidature, il Codice di comportamento dei candidati e il Regolamento per lo svolgimento delle primarie;
c) vigila sul rispetto del presente Regolamento e del Codice di comportamento dei candidati, sanzionando eventuali comportamenti difformi, secondo le modalità stabilite dallo stesso Codice;
d) nomina un Coordinamento formato da quattro persone, indicate dalle forze politiche della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”, incaricato di promuovere e monitorare le diverse fasi di organizzazione delle primarie nel territorio nazionale e nella circoscrizione degli italiani all’estero. Ai lavori del Coordinamento partecipa, come invitato, senza diritto di voto, un/a delegato/a per ciascun/a candidato/a ammesso/a alle primarie;
e) è sede di seconda istanza per l’esame e la soluzione di controversie relative allo svolgimento delle primarie, ed è sede di unica istanza per eventuali contestazioni relative al risultato delle votazioni;
f) adotta delibere riguardanti lo svolgimento delle primarie, nei limiti delle sue competenze;
g) proclama i risultati.
2. IL COORDINAMENTO
Il Coordinamento:
a) elegge al suo interno il Coordinatore;
b) promuove e monitora le diverse fasi di organizzazione delle primarie nel territorio nazionale e nella Circoscrizione degli italiani all’estero;
c) vigila sul corretto ed imparziale svolgimento delle primarie e decide in prima istanza entro quarantotto ore dalla ricezione di eventuali esposti sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nel Codice di comportamento;
d) nomina i coordinamenti regionali e provinciali;
e) stabilisce il numero e l’ubicazione dei seggi, assicurandone reperibilità e facilità di accesso in modo da favorire la più ampia partecipazione. Sulla base degli stessi principi vigila, con particolare attenzione al giorno delle elezioni, sull’ubicazione degli uffici elettorali;
f) predispone e provvede a far stampare le schede di voto elettorale in formato cartaceo, contenenti il solo cognome e nome dei candidati, posti nell’ordine stabilito per estrazione a sorte;
g) predispone la dotazione del materiale per lo svolgimento delle operazioni di voto nei seggi elettorali;
h) riceve dai coordinamenti provinciali le ricevute dei versamenti effettuati dalle/gli elettrici/ori. Entro il lunedì successivo al giorno delle elezioni riceve dagli stessi coordinamenti gli originali delle ricevute rilasciate;
i) adotta delibere attuative e circolari esplicative del presente Regolamento e del Codice di comportamento dei candidati.
3. ELETTORI
1. La partecipazione alle primarie è aperta a tutte le elettrici e gli elettori, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che sottoscrivono il pubblico Appello di sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e dichiarano di riconoscersi nella sua Carta d’intenti.
2. Possono partecipare al voto i giovani che compiono 18 anni entro il 25 novembre 2012; le/i cittadine/i dell’Unione europea residenti in Italia e le/i cittadine/i di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno e di carta di identità.
3. Per esercitare il diritto di voto il/la cittadino/a deve sottoscrivere il pubblico Appello di sostegno alla Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi iscriversi all’Albo delle elettrici e degli elettori, a partire dal ventunesimo giorno precedente il 3 giorno delle elezioni – ossia dal 4 al 25 novembre 2012 – nelle sedi stabilite dal Coordinamento provinciale, versando a copertura delle spese organizzative un contributo di almeno due euro. Eventuali eccedenze di denaro, rispetto alle spese sostenute per lo svolgimento delle primarie, saranno devolute al fondo per la campagna elettorale politica della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”.
4. L’ufficio elettorale territorialmente competente rilascia un Certificato di elettore della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”, valido ai fini della partecipazione alla tornata elettorale.
5. Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento di identità, la tessera elettorale e il Certificato di elettore della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”.
6. Ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale esprimendo un’unica preferenza in corrispondenza del candidato prescelto.
7. Non sono ammessi al voto per le primarie coloro che non abbiano sottoscritto il pubblico Appello e la Carta di intenti della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” o coloro che svolgano attività politica in contrasto con la Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”.
8. Il Coordinamento nazionale adotta delibere attuative relative al voto degli italiani all’estero, degli studenti e dei lavoratori domiciliati fuori dalla regione di residenza, nonché ai seggi speciali.
4. COORDINAMENTO REGIONALE
1. Fa parte del Coordinamento regionale un componente indicato da ciascuno dei partiti della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”. Ai lavori del Coordinamento regionale partecipa, come invitato, senza diritto di voto, un/una delegato/a per ciascun candidato/a ammesso/a alle primarie.
2. Il Coordinamento regionale vigila sull’applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, del Codice di regolamentazione dei candidati e delle delibere attuative emesse dal Coordinamento nazionale.
3. Coordina le attività di propaganda e di comunicazione in ambito regionale.
5. COORDINAMENTO PROVINCIALE
1. Fa parte del Coordinamento provinciale un componente indicato da ciascuno dei partiti della Coalizione del centro sinistra “Italia Bene Comune”. Partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale, come invitato, senza diritto di voto, un/una delegato/a per ciascun candidato/a ammesso/a alle primarie.
2. Coordina le attività necessarie a garantire il corretto svolgimento della consultazione con l’obiettivo di assicurare nel seggio la reale pluralità di presenze.
3. Provvede, garantisce e sovrintende alla apertura degli uffici elettorali territoriali, nominando per ciascun ufficio almeno due addetti per l’iscrizione all’Albo degli elettori.
4. Comunica lunedì 12 novembre 2012 entro le ore 20.00 al Coordinamento nazionale il numero e le competenze territoriali dei seggi che intende costituire, ovvero al fine di determinare in quale seggio ciascun elettore può esercitare il diritto di voto, deve precisare l’accorpamento delle sezioni elettorali e la loro ubicazione.
5. Garantisce che l’ubicazione degli uffici addetti alla iscrizione all’Albo degli elettori nonché quella dei seggi e la loro competenza territoriale, in riferimento alle sezioni elettorali, siano ampiamente pubblicizzati anche attraverso strumenti telematici e rispondano ai principi di cui all’art.2 /e del presente Regolamento.
6. Provvede alla stampa di manifesti per l’indicazione dei seggi e delle rispettive sezioni elettorali.
7. Nomina il Presidente e gli scrutatori di ciascun seggio.
8. Nomina i componenti degli uffici elettorali.
6. UFFICI ELETTORALI
1. Gli Uffici elettorali sono composti da almeno due addetti alla raccolta delle sottoscrizioni dell’Appello pubblico di sostegno alla Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”; alla registrazione nell’Albo degli elettori; alla consegna di Certificato di elettore della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”; alla riscossione delle contribuzioni, di cui all’art 4/3 del presente Regolamento; alla consegna al Coordinamento provinciale dell’Albo degli elettori con le relative ricevute.
2. Ciascun Ufficio elettorale riceve, dal relativo coordinamento, i seguenti materiali: certificati elettorali; moduli per l’autorizzazione al trattamento dati personali; manifesti di indicazione dell’ufficio elettorale; registro degli elettori.
7. COSTITUZIONE DEI SEGGI
1. I seggi elettorali vengono insediati sabato 24 novembre 2012 alle h.18.00 oppure domenica 25 novembre 2012 alle h.07.00.
2. Le operazioni di voto si svolgono domenica 25 novembre 2012 dalle h..8.00 alle h.20.00. L’eventuale secondo turno si svolge domenica 2 dicembre 2012 dalle h. 08.00 alle h. 20.00.
3. Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Coordinamento provinciale assicurando nel seggio una reale pluralità di presenze politiche.
4. In caso di assenza di uno o più componenti, il Presidente del seggio surroga con uno o più elettori presenti che non siano rappresentanti del/la candidato/a.
5. I membri del seggio, compresi i rappresentanti dei candidati, possono votare, opportunamente registrati, nei seggi dove svolgono le loro funzioni.
6. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Vicepresidente e invita i rappresentanti dei candidati a partecipare alle operazioni elettorali.
7. Il Presidente ha facoltà di nominare una persona di sua fiducia in qualità di Segretario, per provvedere alla stesura del processo verbale.
8. Il seggio procede, quindi, agli adempimenti previsti ed in particolare alla vidimazione delle schede e alla trascrizione del numero delle stesse nel verbale.
8. RAPPRESENTANTI DEI CANDIDATI
1. Ciascun/a candidato/a designa, con apposito modulo, due delegati, uno effettivo e l’altro supplente, presso il Coordinamento provinciale.
2. I rappresentanti dei candidati presso il Coordinamento provinciale designano i rappresentanti dei candidati nei singoli seggi elettorali.
3. Il Presidente di seggio riceve dal Coordinamento provinciale i nomi dei rappresentanti dei candidati.
4. I rappresentanti del/la candidato/a possono presentarsi anche direttamente al seggio, senza essere stati preventivamente segnalati dal Coordinamento provinciale, consegnando al Presidente di seggio il modulo ufficiale di nomina; il Presidente ne accerta l’identità, annotandola sul verbale. I rappresentanti del/la candidato/a hanno facoltà di far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
5. I rappresentanti del/la candidato/a hanno il dovere di collaborare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali e possono apporre la propria firma sui sigilli delle urne, sui verbali e sui plichi.
9. MATERIALE PER IL SEGGIO
Il presidente del seggio riceve dal Coordinamento competente il materiale necessario per tutte le operazioni elettorali:
• urne;
• schede elettorali;
• verbale seggio;
• tabelle di scrutinio;
• buste di varie dimensioni;
• materiale di cancelleria;
• modulo per la trasmissione dati;
• schermo per assicurare la segretezza del voto;
• manifesti indicazione seggio;
• simboli adesivi
10. OPERAZIONI DI VOTO
1. Per essere ammessi al voto occorre esibire al seggio un documento d’identità, la tessera elettorale e il proprio Certificato di elettore della Coalizione di centro sinistra ”Italia Bene Comune”, rilasciato all’atto della sottoscrizione dell’Appello pubblico e quindi della registrazione all’Albo degli elettori.
2. Un componente il seggio verifica la suddetta documentazione e consegna all’elettore la scheda per la votazione, riconsegna quindi all’elettore/ce il suo Certificato di elettore della Coalizione di centro sinistra ”Italia Bene Comune”, trattenendo il cedolino relativo alla giornata elettorale.
3. Un componente del seggio deve accertare che l’elettore non abbia già esercitato il diritto di voto. L’assenza, nel Certificato di elettore, del cedolino relativo al giorno del voto (25 novembre o 2 dicembre 2012) è probante di esercizio di voto già esercitato.
4. L’elettore appone la propria firma attestante l’avvenuto esercizio di voto.
5. Le operazioni relative alle votazioni si svolgono senza interruzione dalle h. 8:00 alle h. 20:00 del 25 novembre 2012, e negli stessi orari e nelle stesse modalità nell’eventuale secondo turno, il 2 dicembre 2012. Gli elettori che alle h. 20:00 del giorno delle votazioni si trovino ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Il Presidente del seggio, dopo essersi accertato che non vi sia tra i presenti qualcuno che deve ancora votare, dichiara chiusa la votazione.
6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
11. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Immediatamente dopo le operazioni di voto, il Presidente del seggio verifica innanzitutto il numero degli elettori che hanno votato e procede al riscontro delle schede vidimate e non votate, con le firme degli elettori che hanno votato così come risultanti dai relativi cedolini.
2. La somma delle schede vidimate e votate e dei cedolini dei certificati degli elettori deve corrispondere.
3. Conclusa tale operazione, il Presidente di seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono senza interruzione sino alla loro conclusione. Un componente del seggio estrae dall’urna una scheda alla volta, la apre e la passa al Presidente, che dà lettura del nominativo votato. Gli scrutatori annotano i voti nelle tabelle di scrutinio.
4. I possibili casi di annullamento delle schede sono i seguenti:
• segni tracciati chiaramente e distintamente su più nomi di candidati;
• segni inequivocabili di identificazione dell’elettore;
• assoluta impossibilità di stabilire a quale candidato si riferisca un segno tracciato sulla
scheda;
• voti espressi su schede non vidimate.
5. In caso di contestazioni, il Presidente decide sulla validità o meno del voto, fatto salvo il diritto dei rappresentanti dei candidati di contestare le singole schede. In tal caso queste vengono inserite in apposita busta ed il loro numero viene segnato immediatamente sulla tabella riepilogativa.
6. Terminato lo scrutinio, il Presidente:
a) verifica se la somma dei voti validamente espressi più le schede bianche, le schede nulle e quelle contestate corrisponde al totale delle schede votate;
b) riporta tale conteggio sul verbale e controlla che il verbale sia regolarmente compilato.
7. Tutti i componenti del seggio controfirmano il verbale e le tabelle di scrutinio.
8. Si redige il modello per la trasmissione dei risultati finali al Coordinamento provinciale, anch’esso controfirmato da tutti i componenti del seggio.
9. Nelle apposite buste controfirmate dai componenti del seggio si inseriscono i documenti ufficiali del seggio: verbale, tabulato degli elettori, tabelle di scrutinio, schede votate, schede bianche, schede nulle, schede contestate, schede residue, designazioni dei rappresentanti di lista. Tutto il restante materiale in dotazione al seggio, compresa la busta delle iscrizioni all’Albo degli elettori, viene sigillato in un contenitore da consegnare al Coordinamento provinciale.
10. Il Presidente comunica i risultati finali dello scrutinio al Coordinamento provinciale, che li trasmette immediatamente a quello nazionale. Quindi si reca nella sede del Coordinamento provinciale per consegnare il modello con i risultati finali nonché tutto il materiale e i documenti ufficiali del suo seggio.
12. COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE
1. Al termine delle votazioni, il Coordinamento nazionale si costituisce in Commissione elettorale.
2. I rappresentanti dei candidati di cui all’art.2 del presente Regolamento, assistono, con diritto di parola, ai lavori della Commissione.
3. La Commissione elettorale nazionale si avvale degli strumenti necessari per la raccolta e la registrazione dei dati in tempo reale così come stabilito dal Coordinamento nazionale.
13. LA COMMISSIONE ELETTORALE PROVINCIALE
1. Al termine delle votazioni, il Coordinamento provinciale si costituisce in Commissione elettorale.
2. Alla Commissione elettorale provinciale affluiscono i risultati finali degli scrutini nonché i modelli compilati dai seggi elettorali costituiti contenenti i risultati finali degli scrutini. La Commissione li esamina, li convalida a firma del Presidente e li trasmette per la registrazione su computer, separatamente per: candidato, schede bianche e schede nulle, secondo le indicazioni di apposita delibera attuativa.
3. Per quanto concerne le eventuali schede contestate, la Commissione apre le buste contenenti le schede contestate e decide sulla loro attribuzione. In assenza di accordo unanime, la Commissione decide a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. Terminata la registrazione dei risultati di tutti i seggi, la Commissione riporta su apposito verbale la procedura seguita. Il Presidente provvede a compilare un modello con i dati.
5. Verbale e modello riepilogativo dei dati sono controfirmati da tutti i componenti della Commissione elettorale provinciale nonché dai rappresentanti dei candidati.
6. Il Presidente, entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 26 novembre 2012, trasmette l’intera documentazione relativa alle operazioni di voto secondo modalità stabilite.
7. Eventuali controversie o contestazioni debbono pervenire entro 24 ore al Collegio dei Garanti, che delibera entro le successive 24 ore.
8. Il Collegio dei Garanti proclama i risultati, proclamando vincitore/ce colui/ei che abbia raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validi.
14. SECONDO TURNO
1. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto il cinquanta per cento più uno dei voti validi, viene fissato per il 2 dicembre 2012 il ballottaggio fra i due candidati più votati al primo turno. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato si procede come da legge elettorale per le Province e i Comuni.
2. Si vota domenica 2 dicembre 2012 dalle h 08.00 alle h 20.00 negli stessi seggi in cui si è votato il 25 novembre 2012.
3. Sono ammessi al voto gli elettori in possesso del Certificato di voto rilasciato per il primo turno completo del cedolino relativo alla giornata del 2 dicembre 2012.
4. Possono altresì partecipare al voto coloro che dichiarino di essersi trovati, per cause indipendenti dalla loro volontà, nell’impossibilità di registrarsi all’Albo degli elettori entro la data del 25 novembre, e che, in due giorni compresi tra il 27/11 e il 01/12, stabiliti con delibera dal Coordinamento nazionale, sottoscrivano l’Appello pubblico in sostegno della Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quindi si iscrivano all’Albo degli elettori.
5. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati scritti entro apposito rettangolo. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
6. Al secondo turno è proclamato eletto/a il/la candidato/a che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi.
7. Tutte le operazioni inerenti il voto si svolgono come al primo turno.
8. Il Collegio dei Garanti proclama vincitore/ce il/la candidato/la che ha ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi.
9. Eventuali ricorsi e/o esposti debbono essere depositati presso il Collegio dei Garanti di “Italia Bene Comune” in Roma, via Tomacelli 146, cap 00186, ovvero inviati per posta elettronica all’email: esposti@primarieitaliabenecomune.it, entro 24 ore dalla proclamazione dei risultati. Il Collegio dei Garanti delibera entro le successive 24 ore.
15. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I Candidati alle elezioni primarie si impegnano:
1. a riconoscere i risultati delle medesime come certificati dal Coordinamento e proclamati dal Collegio dei Garanti;
2. a deferire, all’atto della accettazione della candidatura, qualunque questione, quesito o controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto o di scrutinio, esclusivamente agli organi previsti dal presente Regolamento.
16. NORMA DI RINVIO
Per quanto non espresso e previsto dal presente Regolamento, hanno valore normativo le delibere assunte dal Collegio dei garanti e/o dal Coordinamento, così come previsto agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

Nessun commento:

Posta un commento